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Agli O.T.I. con invalidità occorre aggiornare l’indennità per l’assenza per cure

A seguito di verifica su segnalazione di alcuni O.T.I. abbiamo accertato che ai lavoratori pubblici e privati con invalidità superiore al 50% spettano 30gg all’anno per cure riguardanti le proprie patologie a norma dell’art. 7 del dlgs 119/2011.

Questa norma stabilisce anche che questi 30gg siano equiparati al trattamento economico dell’indennità di malattia. 

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