
L’Inps chiarisce alcuni aspetti del regime pensionistico sperimentale donna, cosiddetta Opzione Donna. Intanto potrebbe esserci una proroga dei termini.
Con messaggio numero 9231 dello scorso 28 novembre l’Inps fa il punto sul regime pensionistico sperimentale donna, cosiddetta Opzione Donna.
Questo regime di tipo sperimentale, introdotto nel nostro ordinamento dall’Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. consente alle lavoratrici di optare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
In pratica questo regime permetteva alle donne lavoratrici che entro la data del 30 novembre 2014 avevano almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione, entro il 31 dicembre 2015, ma con l’assegno calcolato interamente con il metodo contributivo.
Alla luce di numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi periferiche, l’Inps ha diramato questo messaggio al fine di chiarire quanto segue:
Com’è noto, la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
In attesa di una svolta
L’Opzione Donna, ovvero il regime pensionistico sperimentale donna introdotto sin dal 2004 come detto sopra, non aveva mai trovato una reale applicazione, in quanto considerata molto svantaggiosa con il vecchio sistema pensionistico, perchè come detto sopra il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema contributivo e non retributivo, con una penalizzazione che si aggira intorno al 15-20% in meno.
L’Inps con due circolari del marzo 2012 ne ha di fatto limitato la sua applicazione, introducendo dei requisiti diversi da quelli dalla legge del 2004, che taglia fuori tutte le donne che maturano i requisiti a partire dal primo dicembre 2014.
Tuttavia con la Riforma Fornero si è avuta un’impennata di richieste di aderire all’Opzione Donna in quanto come sappiamo l’età pensionabile è stata spostata di molti anni in avanti e con la situazione di crisi attuale molte lavoratrici corrono il rischio di trovarsi senza pensione e senza lavoro per un numero molto elevato di anni.
Come riporta il Corriere della Sera in un articolo pubblicato ieri a firma di Enrico Marro, sembra che vi sia una non tanto remota possibilità che il regime di Opzione Donna venga prorogato, proprio per far fronte a questo tipo di situazioni. Secondo l’articolo ci potrebbe essere una nuova circolare dell’Inps, attesa proprio per questi giorni, oppure un emendamento alla legge di stabilità 2015 proprio per prorogare questa importante opportunità.
Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/12/opzione-donna-inps-in-attesa-di-una-svolta/