
Il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.
A supporto delle attività previste dalle varie leggi si avvale, da molti anni, di personale assunto a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD).
La legge 12 aprile 1962, n°205, ne regolamentò per prima l’assunzione e la gestione, infatti la stessa ne autorizzava, per i lavori condotti dall’Amministrazione Forestale a tutela del grande patrimonio forestale dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, l’assunzione con contratto di diritto privato, individuandone lo status di operai ma precisando che non acquisivano la qualifica di operai dello Stato.
Nel 1972 e nel 1977, con i Dpr 11/72 e 616/77, ebbe inizio il trasferimento alle Regioni di parte degli Uffici periferici del CFS e di alcune competenze, l’Azienza di Stato per le foreste demaniali fu soppressa, tuttavia a fronte di questi provvedimenti fu necessaria una riorganizzazione per la conservazione e la tutela di tutti quei beni, che non venivano trasferiti.
Per la loro gestione fu delegato, con D.M. 13 febbraio 1978, un dirigente forestale, dando così origine alla Gestione ex A.S.F.D., incaricata di amministrare un patrimonio di oltre 120.000 ettari e di svolgere attività conservativa.
Successivamente, nei primi anni ’80, tenuto conto delle molteplici attività residue che richiedevano manodopera specifica per poter effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la sorveglianza e la cura degli animali, si rese indispensabile modificare, senza abrogarla, la legge 12 aprile 1962, n°205.
Venne emanata così la legge 05 aprile 1985, n°124: “Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste”, che consentì l’assunzione di operai a tempo determinato ed indeterminato a supporto del Corpo Forestale dello Stato per la manutenzione delle aree naturali protette e per assolvere ad ulteriori compiti istituzionali.
Tale personale Oti e Otd viene assunto dagli uffici con contratto di natura privatistica.
La natura giuridica, i compiti istituzionali, le funzioni, l’organizzazione ed i rapporti con le Regioni e con gli enti locali sono disciplinate dalla legge 06 febbraio 2004, n°36: “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”.
L’Art. 5 conferma la possibilità di impiegare questo personale per “…… consentire il supporto alle attività istituzionale del Corpo Forestale dello Stato di cui all’art. 2 …….” che prevede tra l’altro, la “tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale”.
Con la legge 124/85 venne assunto un contingente di 500 unità mentre con la legge 266/05 (legge finanziaria 2006) e 296/06 (legge finanziaria 2007), finalizzate alla eliminazione del precariato nella P.A., se ne aggiunsero altri 1007 unità.
La stabilizzazione del personale Otd, che ha maturato i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie, in Oti si conclude nel 2008.
Restano esclusi circa 340 Otd che, alla data richiesta, non avevano maturato i requisiti di anzianità, tuttavia con l’art.3 comma 111 legge 244/07 (legge finanziaria 2008), resta confermata la possibilità di continuare ad assumerli tramite apposito stanziamento.
A tutto il personale Oti ed Otd, in riferimento alla legge 205/62 e alle previsioni di cui all’art. 1 comma 3 della legge 124/85, viene applicato un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di diritto privato, individuato in quello degli addetti ai lavori si sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, tuttavia, oggi, per successive interpretazioni della norma e soprattutto attraverso declaratorie operative e profili di vario livello che vanno dal semplice operaio agrario-forestale all’addetto ai terminali evoluti o al laboratorio di analisi, il personale viene impiegato anche in altre attività ben codificate nei protocolli aggiuntivi.
Con i tagli introdotti dall’art. 9 comma 28 del decreto-legge 78/10, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/10, ha disposto la riduzione del 50 % delle assunzioni di personale a tempo determinato per le amministrazioni dello Stato.
Questa disposizione non avrebbe dovuto essere applicata agli Otd che sono assunti con contratti di natura privatistica, infatti, tale categoria di lavoratori subisce l’anomalia, ancora giuridicamente non risolta, di essere dipendenti di un ente pubblico ma attraverso un contratto di natura privatistica.
L’anomalia presente li sottopone alle restrizioni previste per il pubblico impiego senza però riconoscerne le tutele e le garanzie, riservate ai soli dipendenti pubblici.
Nell’ambito della dotazione organica del Corpo Forestale dello Stato sono presenti il ruolo del personale che espleta attività di polizia e quello che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico- strumentale ed amministrativa.
L’attuale consistenza organica, anche in considerazione delle limitazioni imposte dal blocco delle assunzioni e dal mancato ripianamento del turnover, è di 7758 unità su una previsione di circa 10.000.
Questa forte carenza sta imponendo grossi sacrifici sia al personale operante sul territorio che alla stessa Amministrazione.
La chiusura di Comandi Stazione, unica presenza e ultimo baluardo dello Stato, nelle zone montane e pedemontane, rischia di lasciare scoperte intere porzioni di territorio di grande pregio paesaggistico ed ambientale, mettendolo a rischio di dissesto idrogeologico, con conseguente aggravio per il bilancio dello Stato, e non riuscendo più a garantire la tutela della tante piccole e medie imprese rurali che hanno una grande importanza per l’economia nazionale.
All’attualità nel Corpo Forestale dello Stato vengono impiegati 1349 Oti e 80 Otd, per un costo medio complessivo di circa 43.000.000 euro (Allegato A).
Per una razionalizzazione della spesa pubblica che vada oltre che verso l’eliminazione degli sprechi anche nella direzione del risanamento delle anomalie presenti al suo interno, vista la limitatezza dell’impegno finanziario da sostenere, circa 47.000.000 di euro (Allegato B) a fronte degli attuali
43.000.000 euro, si chiede se non si ritenga necessario, alla luce di quanto esposto in premessa, emanare ogni provvedimento utile per far fronte al problema della stabilizzazione degli Oti e degli Otd ed al contempo sanare in parte anche la carenza organica del Corpo Forestale dello Stato, inserendo queste professionalità all’interno dei ruoli tecnici.
Si evidenzia che il Corpo Forestale dello Stato è impegnato in una funzionale riorganizzazione delle strutture centrali e territoriali per un rafforzamento delle competenze nell’ambito dei rapporti con gli altri enti pubblici nell’individuazione delle priorità dell’utilizzazione dei servizi specialistici e che nel
2009 con decreto-legge 195/09, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha acquisito, all’interno dei propri ruoli, una aliquota dello stesso personale distaccato dal Corpo Forestale dello Stato presso il Dipartimento per la protezione Civile (allegato 1).
Quello che chiediamo di valutare è l’inserimento del seguente articolo:
1) In deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Corpo Forestale dello Stato, si autorizza ad avviare procedure straordinarie di reclutamento finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Corpo Forestale dello Stato.
2) Con successivo decreto del Ministro sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di predetto personale, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l’ulteriore scadenza dei contratti in essere.
3) Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al comma 2, Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato.
4) Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 nel limite di spesa di 47,00 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede: a) 42 milioni di euro derivanti dall’attuale stanziamento di bilancio per i contratti esistenti, b) 5 milioni mediante riduzione percentuale dei tagli ai Ministeri per l’anno 2014 della spesa corrente.
5) Il numero di immissioni in ruolo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il numero di 1500 unità.
6) Il ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.